Giacomo Stucchi - Senatore Lega Nord Padania -

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venerdì, luglio 22, 2016

GARANZIE FUNZIONALI, STRUMENTO INDISPENSABILE PER L'INTELLIGENCE

di Giacomo Stucchi – Presidente del Copasir
 
‘La speciale causa di giustificazione’: in poche righe, l’espressione che definisce le garanzie funzionali per gli operatori del Comparto Intelligence è scandita quattro volte nell’art. 17 della Legge 124 del 3 agosto 2007, istitutiva del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Non sono punibili gli agenti di AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna) che, in presenza di determinati presupposti e in base a una specifica procedura posta a garanzia dei cittadini, pongano in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate dal Presidente del Consiglio o dall’Autorità delegata. Una articolata e necessaria griglia di regole è finalizzata a esentare gli operativi di AISE e AISI da responsabilità penale per condotte che possono configurare ipotesi di reato. Prima della Legge 124, l’inchiostro del legislatore – la Legge era la 801 del 1977, per trent’anni la ‘Magna Carta’ dei Servizi – non aveva previsto questo tipo di tutele. Qualcuno obietta che per le ‘spie’ esisteva lo ‘scudo’ del segreto di Stato, ma la svolta – che dice indirizzo politico e strategico per uno strumento non convenzionale come l’Intelligence – è arrivata solo con la Legge 124. Anzitutto perché traccia una vision di fondo, riconoscendo che l’attività istituzionale dell’Intelligence tutela l’interesse nazionale. Viene riconosciuto che la sicurezza è il primo valore e l’impiego delle garanzie funzionali è mirato a questa tutela. La condotta degli uomini e donne dell’Intelligence nazionale, che operano con ‘l’autorizzazione’ del decisore politico, viene dunque ‘scriminata’ in funzione della necessità dell’attività operativa. Due i pilastri – criteri che reggono l’architettura delle garanzie funzionali e il loro ambito di applicazione: l’indispensabilità e la proporzionalità delle condotte antigiuridiche da realizzare per finalità informative. Le operazioni autorizzate «di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali» – è ancora una volta un fatto politico, non amministrativo – devono essere proporzionate al conseguimento degli obiettivi da raggiungere. Obiettivi, perciò, che senza tali condotte sarebbero «non altrimenti perseguibili». Ma non solo. Ogni operazione – che viene attivata dopo le dovute previsioni di possibili ipotesi di condotta di reato – è autorizzata in maniera preliminare. Ciò significa che le garanzie non sono poste in campo perché gli 007 facciano il bello o il cattivo tempo, ma per obiettivi istituzionali. È stato riconosciuto anche il criterio di progressività della condotta operativa. In pratica si prevedono più possibilità di tutela degli operatori, e le stesse garanzie diventano supporto alle attività mediante la previsione di condotte. Qui non centrano storie da black rain ma la capacità di agire ‘in dinamico’, come si dice nelle Agenzie. Oltre ad allungare il campo dell’operatività, questi strumenti consentono infatti di ‘portare a casa’ – e in sicurezza – dati e operazioni, in un piano d’azione nel quale il fattore umano del dispositivo resta la vera chiave del successo. E il perimetro delle garanzie per i cittadini è assolutamente rispettato. Nessun agente ha – o potrà mai avere – ‘licenza di uccidere’ o potrà «ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone». Il controllo parlamentare – attraverso il Copasir – assicura che non ci siano ‘deviazioni’. L’art. 33 della Legge 124 dispone che nella Relazione semestrale, il Copasir sia informato sulle operazioni condotte dai Servizi di informazione per la sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato. La dimensione sfidante dell’Intelligence resta una: cambiare le cose sul terreno. Le garanzie sono strumenti nel kit degli Intelligence officer, che sono – e devono restare – persone equilibrate, in quanto professionisti della sicurezza che si muovono sempre in una logica di servizio. Il Decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7 – recante Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale – ha previsto l’ampliamento delle garanzie funzionali riconosciute agli appartenenti ai Servizi di informazione, escludendo la punibilità di una serie di condotte in materia di terrorismo (diverse dai reati di attentato o di sequestro di persona), commesse dal personale delle Agenzie – sempre per finalità istituzionali e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio. Il limite temporale è stato posto al 31 gennaio 2018. Si può e si deve discutere se e come confermare la validità prorogandone l’efficacia. Sciogliendo, laddove possibile, qualche dubbio applicativo e approfondendo alcune tematiche. L’Intelligence offre informazioni corrette al decisore politico, e questo significa aiutare a vedere gli scenari esistenti dando la dritta giusta al momento giusto. Le regole d’ingaggio servono per gli operativi. Nell’ultima frontiera della democrazia – è la bellezza del limen – danzano differenza e scardinamento. Gli ‘addetti ai lavori’ sono uomini e donne dello Stato che dimostrano ogni giorno, e in silenzio, nei diversi teatri operativi, la fedeltà alle Istituzioni. Scriveva l’ammiraglio Fulvio Martini nel suo libro Nome in codice: Ulisse: «Questo è un mestiere da delinquenti, perciò deve essere fatto da gentiluomini». Di questi gentiluomini è piena la nostra Intelligence.
Prefazione al libro di Nicolò Giordana Scriminanti e garanzie funzionali. Tra legislazione d’Intelligence e Diritto penale militare, edizioni Lemma Press